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Ultimo stadio: il “rilevatore di cori” in curva

IL FATTO QUOTIDIANO (A. Scanzi) – Ma la domanda è: cosa è lecito e cosa no? Qual è la discriminante di un comportamento offensivo?…

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RASSEGNA STAMPA SS LAZIO – Il codice di giustizia sportiva, art. 11 e 18, recita: Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. Se a discriminare è il giocatore  evidenzia ‘Il Fatto quotidiano’ – dieci turni di squalifica; se è il pubblico, paga la società. E qui torna il problema della responsabilità oggettiva. Infatti anche la LAZIO dovrà disputare la sua prossima gare in Europa League a porte chiuse, stesso discorso per il Milan in campionato. Il portavoce di tutti diventa Galliani: «Questa norma sui cori e la discriminazione territoriale non ha senso, va abolita e tutti i presidenti di A sono d’accordo. Un conto è il razzismo, un conto la storia della discriminazione territoriale che non può essere paragonata al razzismo». Ma la norma è chiara: settore a porte chiuse per la prima violazione, stadio chiuso per la seconda, partita persa alla terza.  Chi segnala il coro è la Procura federale. Poi c’è il giudice sportivo, nella fattispecie Gianpaolo Tosel, a comminare o meno la pena. Si apre il regno della soggettività. Perché alcuni cori sono tollerati e atri no? Qual è la discriminante? In realtà la norma ha intenti nobili e vorrebbe fungere da deterrente per le troppe curve fascistoidi ma rimane i dilemma di fondo:  cosa è lecito e cosa no?  E qual è il numero “giuridicamente rilevante” perché uno slogan diventi coro?

 

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