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La FEDESUPPORTER risponde all’avv.GENTILE: “La condanna a LOTITO deve considerarsi definitiva”

L’Ente associativo esponenziale dei diritti e degli interessi collettivi dei sostenitori sportivi ha ribadito che: “La Cassazione ha rinviato e rimesso alla Corte d’Appello di Milano esclusivamente la mera determinazione della pena da infliggere”…

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NOTIZIE SS LAZIO – Prosegue la “guerra fredda” tra LOTITO e la FEDERSUPPORTER a colpi di dichiarazioni e comunicati ufficiali:

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 – Intervenuto ai microfoni di Radio Sei, Alfredo Parisi, presidente della Federsupporter, chiarisce:

Oggi c’è stata la replica di Federsupporter, potresti dirci i punti fondamentali?
“La sentenza della Cassazione ha stabilito che il reato è stato commesso, in base all’art.176. In questo modo la Cassazione ha accettato definitivamente la commissione di un reato, e ha semplicemente rinviato alla Corte d’Appello solo per discutere la pena. In base al reato commesso sarà lei a stabilire la condanna. Il reato commesso viene preso in considerazione dalla normativa sportiva e l’articolo 22 bis delle NOIF parla chiaro: se è stato commesso questo tipo di reato, è prevista la decadenza. La questione si complica perché questo reato, avrebbe comportato ai sensi delle disposizioni delle normative della Federcalcio (NOIF), l’immediata comunicazione alla Lega, comportando la decadenza nella carica di dirigente di società e dirigente federale”.

Attualmente la situazione qual è?
“Noi abbiamo solamente chiesto in consequenza a quanto accaduto, perché l’art. 22 bis non fosse stato applicato. Abbiamo scritto al Coni, Consob, Figc e Consiglio di Sorveglianza della Lazio. La normativa sportiva prevede che la comunicazione alla Lega sia immediata, la sentenza è arrivata il 4 luglio, le motivazioni sono state depositate. Mi dispiace che quello che semplicemente è una richiesta di chiarezza e di rispetto per le regole sia stato invece percepito come un attacco personale”.

Quante possibilità ci sono che siano cambiate le NOIF?
“Spero di no, è una norma su cui si basa la normativa sportiva. se la cambiassero sarebbe una grande sorpresa, ma dato che in precedenza qualcosa di questo tipo già è accaduto, tutto può succedere”.

Serve Federsupporter per riportare alla ribalta queste cose? Questo non dovrebbe essere il corso naturale delle cose?
“La stampa e i media non hanno affrontato il problema, come se non fosse accaduto, è un problema anche delle istituzioni calcistiche, anche se qui la questione è diversa, l’attivazione del processo parte dal diretto interessato. Noi non sappiamo assolutamente se si è mosso, ci siamo messi in contatto con il Consiglio di Sorveglianza. L’avv. gentile è l’avvocato della Lazio, forse qualche problemino di contrasto può esserci, però è una questione inviduale non della Lazio, c’entra chi ha commesso un illecito non la società. Quello che mi lascia sbigottito è che penso sia normale che se le istituzioni stabiliscono delle leggi, poi è lecio chiedere perché non siano state applicate. C’è un reato, il reato è stato cristalizzato dalla Cassazione, non poteva giudicare la pena e ha rimandato solo per la discussione della stessa alla Corte d’Appello. La normativa sportiva, per quel reato prevede la decadenza dal ruolo di dirigente della società e federale. Mi aspetto che la risposta delle istituzioni arrivi in tempi brevi, la normativa parla di immediata comunicazione alla Lega, perché la mancata comunicazione farà intervenire la Procura Federale”.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Dopo le parole di risposta dell’avv.GENTILE di qualche giorno fa, l’associazione ha fatto pervenire la propria controrisposta attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ufficiale:

In un articolo su “ Il Messaggero” del 15 febbraio scorso (pag. 31, a firma di Alberto Abbate) sono state riportate alcune dichiarazioni dell’Avv. Gian Michele Gentile, riprese da quelle dallo stesso rilasciate nel corso di una trasmissione radiofonica del giorno prima, 14 febbraio, sulla emittente romana “RadioSei”.

L’Avv. Gentile, con riferimento alla questione relativa alla decadenza del Dr. Claudio Lotito da cariche sociali e federali, a seguito della sentenza della Cassazione, Sezione V penale, n. 51897, pronunciata il 4 luglio 2013 e depositata in Cancelleria, con le relative motivazioni, il 30 dicembre 2013, ha detto: “ Si tratta di una forzatura che sta facendo la Federsupporter per creare problemi a Lotito.La condanna dovrà essere determinata dalla Corte di Appello di Milano. Al momento mi sento di escludere che la decadenza possa essere un rischio reale”.

Tali dichiarazioni impongono alcune precisazioni .

Va ricordato, innanzi tutto, a beneficio di ignari ed immemori, che l’Avv. Gentile è notoriamente, da tempo, il legale di fiducia del Dr. Lotito.

Lo ha difeso, oltre che in numerosi altri procedimenti di vario tipo, in tutti i processi che si sono svolti in un arco temporale di circa otto anni relativamente ai fatti risalenti al giugno 2005 che hanno interessato il controllo di pacchetti azionari della SS Lazio spa.

Processi penali che, in primo e secondo grado, hanno sempre visto condannato il Dr. Lotito e che si sono, da ultimo, conclusi con la citata sentenza della Cassazione, la quale ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo e di ostacolo all’attività di vigilanza della Consob, non potendosi procedere ad una “ declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento”, poiché dagli atti non emerge “ una causa assolutoria nel merito”.

La Suprema Corte ha, altresì, definitivamente accertato la commissione del reato, non estinto per prescrizione, ex art.173 del TUF ( Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) che consiste nella mancata alienazione, entro il termine prescritto, della partecipazione azionaria ( 14,6%), eccedente il 30% del capitale sociale della Lazio, in violazione dell’obbligo di OPA totalitaria nei confronti degli altri azionisti.

La Cassazione, pertanto, ha rinviato e rimesso alla Corte d’Appello di Milano “esclusivamente la mera determinazione della pena da infliggere”, trattandosi di “ valutazione di merito non consentita al Giudice di legittimità”.

Va ricordato che l’Avv. Gentile, oltre ad essere il legale di fiducia del Dr.Lotito, è anche il legale di fiducia della SS Lazio spa.

Egli, quindi, assiste, in tale veste, il Consiglio di sorveglianza della Società: vale a dire l’Organo interno che ha il compito, tra gli altri, di vigilare e controllare l’attività e l’operato del Dr. Lotito, quale Presidente del Consiglio di gestione.

Ne consegue che controllore e controllato condividono lo stesso legale di fiducia.

Aggiungasi che l’Avv. Gentile è stato anche, fino al 5 giugno 2006, Presidente del suddetto Consiglio di sorveglianza, carica da cui si è dimesso in pari data a seguito di un intervento della Consob “ dopo aver rilevato che il presidente del Consiglio di sorveglianza, che nel sistema dualistico rappresenta l’organo di controllo sulla gestione, era il legale del presidente del Consiglio di gestione, nonché azionista di riferimento a dispetto degli stringenti requisiti di indipendenza previsti dalle norme dettate dal Testo Unico della Finanza, come di recente modificato dalla L. 262/05” ( cfr. dichiarazioni del Responsabile della Divisione Emittenti della Consob, Massimo Ferrari, nell’Audizione dell’11 ottobre 2006 dinanzi alla VII Commissione permanente della Camera).

Ciò premesso, nel merito delle dichiarazioni dell’Avv. Gentile si osserva quanto segue.

1. Federsupporter, e non “ la Federsupporter”, come è o dovrebbe essere noto anche all’Avv. Gentile, è un Ente associativo esponenziale dei diritti e degli interessi collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori di spettacoli agonistici e quali piccoli azionisti di società sportive.

Fra i propri soci, Federsupporter ne conta non pochi che sono stati nel giugno 2005 e sono tuttora piccoli azionisti della SS Lazio spa,gravemente danneggiati per effetto dei reati di cui trattasi.

Ne deriva che l’ Associazione, non solo ha il diritto, ma, soprattutto, ha il dovere di tutelare i suddetti diritti ed interessi in ogni opportuna sede e nei confronti di chiunque, senza pregiudizi né negativi né positivi e certo non, come erroneamente e maliziosamente asserito dall’Avv. Gentile, “ per creare problemi a Lotito”, il quale, peraltro, come ognuno può agevolmente constatare, è sufficientemente in grado di procurarseli da solo senza avere bisogno dell’”aiuto” di nessuno e men che mai di Federsupporter.

2. La condanna del Dr. Lotito deve considerarsi ormai definitiva per il reato di cui all’art. 173 del TUF, non prescritto, in quanto la Cassazione, mentre ha annullato, con conseguente eliminazione delle pene ad essi correlate, le disposizioni della sentenza impugnata con riferimento ai reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo e di ostacolo all’attività di vigilanza della Consob, dichiarati estinti per prescrizione, ha, invece, annullato le disposizioni della predetta sentenza, con riferimento al reato ex art.173 del TUF, solo limitatamente alla pena ad esso correlata.

Infatti, il rinvio alla Corte d’Appello di Milano riguarda, per l’appunto e come già rilevato, solo ed esclusivamente la nuova determinazione della pena da infliggere agli imputati “ in relazione al predetto reato”.

E’ chiaro ed evidente, dunque, almeno per interpreti non di parte ed in buona fede, che, ai sensi dell’art. 624, 1°comma, CPP, l’annullamento pronunciato dalla Cassazione non concerne quelle disposizioni della sentenza impugnata relative all’accertamento del reato ex art. 173 del TUF, bensì concerne unicamente le disposizioni relative alla pena ad esso correlata.

Pena che deve essere rideterminata, donde il rinvio alla Corte d’Appello di Milano, esclusivamente con riferimento a tale reato e non anche ai reati dichiarati estinti.

D’altra parte, ove si ritenessero travolte dall’annullamento anche le disposizioni della sentenza impugnata relative all’accertamento del reato ex art.173 del TUF, o non vi sarebbe stato alcun rinvio o questo non avrebbe dovuto limitarsi, come, invece, si è limitato “ solo ed esclusivamentealla mera determinazione della pena correlata a detto reato.

La Corte d’Appello di Milano, quindi, dovrà soltanto stabilire l’entità della pena correlata al predetto reato; pena che va dalla reclusione fino ad un anno e dalla multa da 25 mila a 2 milioni e 500 mila euro.

Per ciò che riguarda, poi, la pubblicità della sentenza della Cassazione, tale pubblicità si è prodotta con la lettura del dispositivo in udienza (art. 545, primo comma, CPP), avvenuta il 4 luglio 2013, e la successiva pubblicazione delle motivazioni si è prodotta con il deposito della sentenza stessa in Cancelleria, avvenuto il 30 dicembre 2013, che equivale a notificazione della sentenza medesima alle parti (art. 545, terzo comma, CPP).

Motivo per cui l’obbligo di immediata comunicazione alla Lega di appartenenza della situazione di incompatibilità venutasi a determinare per effetto della predetta sentenza, obbligo previsto dall’art. 22 bis, comma 6 bis, delle NOIF, la cui omissione fa incorrere i soggetti interessati nell’applicazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), decorreva, quanto meno, dal 30 dicembre 2013, se non dal 4 luglio 2013.

3. L’ineleggibilità e la decadenza, ex art. 22 bis delle NOIF, dalle cariche di dirigente di società o di associazione fa esclusivo riferimento, quali cause di tali ineleggibilità e decadenza, a una serie di reati tassativamente tipizzati ed elencati, tra cui figurano quelli previsti dal TUF, una volta definitivamente accertati.

L’entità delle pene inflitte a seguito di tali reati non è presa in alcuna considerazione dall’art. 22 bis ai fini dell’ineleggibilità e della decadenza dalle predette cariche.

L’entità della pena, superiore ad almeno un anno di reclusione, è presa in considerazione dall’art. 29 dello Statuto federale, quale causa di incompatibilità con cariche federali, per tutti i reati non colposi, definitivamente accertati, di qualsiasi tipo, evidentemente diversi da quelli tipizzati ed elencati all’art. 22 bis.

Reati che sono non colposi e che se non fossero da considerare diversi da quelli di cui all’art. 29, renderebbero priva di senso l’elencazione di cui allo stesso art. 22 bis.

Inoltre, sarebbe, in vero, assurdo che, per esempio, potesse continuare a fare il consigliere federale colui, nei confronti del quale fosse stato definitivamente accertato il reato di spaccio di stupefacenti, elencato all’art. 22 bis, con condanna ad una reclusione inferiore o pari ad un anno, magari per effetto di indulto, mentre non potrebbe continuare a ricoprire la stessa carica colui, nei confronti del quale fosse stato definitivamente accertato il reato, sempre a titolo esemplificativo, di maltrattamenti a un familiare, con conseguente condanna alla reclusione superiore ad un anno.

Così come sarebbe parimenti assurdo che colui il quale decada dalla carica di dirigente di società possa non decadere anche dalla carica di dirigente federale.

E’ o dovrebbe essere evidente, quindi, che ciò che rileva ai fini della ineleggibilità, incompatibilità e decadenza da cariche dirigenziali societarie e federali, in taluni casi, è il tipo di reato commesso, indipendentemente dall’entità delle correlative pene, e, in altri casi, ciò che rileva, a prescindere dal tipo di reato, è l’entità della correlativa pena.

D’altronde, è perfettamente coerente con la ratio delle suddette misure “di preservare l’ordinamento sportivo dal nocumento che potrebbe recare la presenza di soggetti, con poteri decisionali importanti, in relazione ai quali sussiste il dubbio di discutibile moralità ed onorabilità” (cfr sentenza del Tar del Lazio, Sezione Terza, quater, depositata in Segreteria il primo giugno 2012), il fatto che taluni reati vengano considerati rilevanti per la loro stessa natura e altri reati vengano considerati rilevanti in base all’entità della correlativa pena inflitta.

Quanto alla gravità e alla rilevanza del reato definitivamente accertato dalla Cassazione e non prescritto, viene da chiedersi come si possa restare indifferenti e fare spallucce di fronte alle parole che seguono della Suprema Corte che, si spera, l’Avv. Gentile non voglia considerare come una “forzatura di Federsupporter per creare problemi a Lotito”.

Afferma la Corte: “Il reato di cui all’art. 173 TUF rappresentava, in definitiva, uno degli obbiettivi perseguiti dai ricorrenti. Il punto di arrivo, in altri termini, di un complesso disegno criminoso, sorretto, a differenza di quanto contestato nel ricorso a firma dell’Avv. Dinoia, dal dolo in ciascuno dei segmenti costituenti le singole ipotesi di reato riscontrate dai giudici di merito, reso possibile dal concorso del Mezzaroma e dal già conseguito possesso di una parte delle azioni della SS Lazio, assicurato al Lotito dal controllo di fatto della Lazio Events”.

4. Se l’Avv. Gentile ritiene che la decadenza del Dr. Lotito non è “un rischio reale”, evidentemente dispone di informazioni di cui Federsupporter non dispone o fa affidamento su precedenti, reiterate, fortunate circostanze in cui, “in articulo mortis”, sono intervenute decisioni delle Istituzioni sportive salvifiche per il suo assistito.

A questo proposito, si ricorda: dopo una condanna riportata in primo grado per frode sportiva, l’improvvisa eliminazione dall’art. 22 bis delle NOIF della sospensione cautelare dalla carica di dirigente di società o di associazione, anche in presenza di condanna non definitiva per tale tipo di reato; la sospensione, disposta in via di straordinaria urgenza, dalla Giunta del Coni dell’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo dello stesso Coni che, se non sospeso, avrebbe comportato la sospensione cautelare di cui sopra; la sospensione dell’art. 16 bis delle NOIF, poi modificato, che, se non sospeso, avrebbe impedito l’iscrizione ai rispettivi campionati della SS Lazio e del Salerno Calcio, poi Salernitana, avendo assunto il Dr. Lotito il controllo anche di quest’ultima società, vietato dall’allora art. 16 bis.

Molto volentieri Federsupporter si sarebbe astenuta dal ricordare le suesposte, provvidenziali circostanze, se l’Avv. Gentile non avesse malevolmente e incautamente attribuito all’Associazione l’intento di operare “forzature per creare problemi a Lotito”.

Nè può essere un caso e privo di significato che lo stesso autore dell’articolo su “Il Messaggero” del 15 febbraio scorso, in un articolo sullo stesso quotidiano del giorno prima, 14 febbraio, si sia chiesto, con riferimento all’eventualità che la FIGC dichiari la decadenza del Dr. Lotito, “Pronuncerà mai la decadenza ?”.

Viene alla mente quel brano da “I Promessi Sposi”, quando, recatosi il povero Renzo dal Dottor Azzeccagarbugli per chiedere e ottenere la tutela dei propri sacrosanti diritti, allorchè il Dottore comprende che si sta parlando di Don Rodrigo, cambia subitaneamente atteggiamento e, scacciando Renzo, così l’apostrofa: “Eh, via ! Eh via ! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie ? Fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le parole; e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate, andate; non sapete quel che vi dite; io non m’impiccio con ragazzi; non voglio sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria”.

Che vi sia qualche moderno Dottor Azzeccagarbugli che non voglia “rompersi il capo” e non voglia sentire i “discorsi di una certa sorte” di quei “ragazzi” di Federsupporter, con i quali è meglio “non impicciarsi” ?

Il Presidente 

Dr. Alfredo Parisi


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