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Scudetto 1915, il comunicato dell’Avv. Mignogna

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SCUDETTO 1915 MIGNOGNA – Giungono novità riguardo la questione dello scudetto del 1915 della Lazio e la sua assegnazione. In meritò a ciò l’avvocato Gianluca Mignogna ha rilasciato un comunicato.

Il comunicato di Mignogna

Il sottoscritto Avv. Gian Luca Mignogna, in proprio, per conto dei circa 40.000 firmatari della Petizione “Lazio 1914/15, Campione d’Italia ex aequo!” ed in rappresentanza di alcuni piccoli azionisti della S.S. Lazio Spa, ai fini di una esaustiva, satisfattiva e positiva definizione dell’iter procedurale concernente l’assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915 a Lazio e Genoa, ha formalmente richiesto alla Federcalcio di trasmettere a tutti i nuovi Consiglieri copia integrale di ogni atto, documento e/o dossier probatorio medio tempore prodotto a supporto dell’istanza in questione.

A tal riguardo preme rammentare che il Consiglio Federale del 19/07/2016, come da relativo verbale, stabilì che la predetta petizione sarebbe stata “portata in discussione nelle prossime riunioni” ed a tal fine ratificò l’avvenuta consegna ai Consiglieri (all’epoca in carica) della “Relazione della Commissione istituita per l’esame” della richiesta di assegnazione ex aequo. 

Nel rammentare che il sottoscritto si è messo a disposizione della Figc e/o della Commissione Storica, successivamente nominata dall’attuale Presidenza Federale, per ogni eventuale approfondimento e/o chiarimento che si dovesse render necessario sotto il profilo storico, giuridico, probatorio e sportivo, infine,​ lo scrivente ha reiterato tutte le richieste già formalizzate in atti​ autonomamente e nella qualità ut supra specificata, facendo istanza al Presidente Gabriele Gravina affinché il procedimento straordinario de quo venga definito sulla base della “ratio” del previgente art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva che consentiva di proporre istanze anche a soggetti terzi “portatori di interessi indiretti” e legittimava il Presidente Federale onde “stabilire modalità particolari” per precipue​ “esigenze sportive”​ e dell’attuale art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che i “procedimenti pendenti” al momento dell’entrata in vigore del (nuovo) Codice “continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”.

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