INTERVISTE
Caso Lotito-FIGC-Lega, il legale Sassani spiega lo scenario
LOTITO FIGC LEGA SASSANI – Nella giornata di ieri l’attenzione è stata catalizzata dal botta e risposta Lotito-FIGC sulla questione del mancato rentegro, in Consiglio Federale, del patron biancoceleste. Alla lettera di diffida di Lotito ha prontamente risposto, con toni aspri, il Presidente Federale Gravina, che nelle sue intenzioni avrebbe messo a tacere qualsivoglia velleità del numero uno biancoceleste. La questione, lungi dall’essere conclusa se pensiamo che oggi Lotito si presenterà comunque all’Assemblea di Lega, è stata spiegata anche dal legale Bruno Sassani, inviato dalla Lazio presso FIGC e Lega per difendere le proprie posizioni. Ecco le parole del professore emerito dell’Università Tor Vergata di Roma.
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Le parole di Sassani sullo scontro Lotito-FIGC-Lega
Sassani si rifà Si rifà alla decisione del Collegio di Garanzia che “ha evidentemente annullato la pronuncia irrogante le sanzioni contestate, dichiarando la loro illegittimità e investendo il giudice del rinvio della rivalutazione delle misure della sanzione”. Il legale evidenzia che successivamente alla pronuncia del Collegio “Lotito ha ritenuto di poter esercitare le proprie funzioni di Consigliere Federale. A fronte di ciò, da parte degli organi della FIGC, gli è stato però apposto che egli deve considerarsi ancora soggetto al provvedimento disciplinare della inibizione, non rilevando, allo stato, la decisione con cui il Collegio di Garanzia ha annullato la pronuncia di conferma (e aggravamento) di tale provvedimento”.
La risposta di Sassani
“La misura inibitoria non sopravvive al venire meno della pronuncia a cui essa si ricollega. Di conseguenza il dott. Lotito non riveste attualmente qualità di “sanzionato”: allo stato di una vicenda non ancora conclusa, egli merita di essere considerato alla stregua di soggetto deferito in attesa di giudizio”. Sassani ricorda che “nell’ambito del CONI la pronuncia del Collegio di Garanzia corrisponde alla sentenza della Corte Suprema che cassa la sentenza d’appello contro cui è stato proposto ricorso per cassazione. L’organo e il rimedio della giustizia sportiva e della giurisdizione statuale sono assolutamente simmetrici per struttura, funzione, poteri del collegio giudicante e limiti ai motivi di censura”.
Le conclusioni di Sassani
“La pretesa del mantenimento della sanzione dell’inibizione si regge, allo stato, sul niente assoluto… La prospettiva dell’effetto espansivo della riforma e della cassazione delle decisioni giudiziarie consente di qualificare illegittimo ogni atto, e ogni provvedimento, che trovi nella decisione annullata la sua fonte. E poichè la pretesa di “inibire” il dott. Lotito trova la sua fonte proprio nella decisione annullata, essa si esprime in atti strettamente dipendenti da tale decisione. Il che confligge frontalmente con l’estensione a essi dell’effetto di rimozione proprio della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia”.
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