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Lazio, chiusura della Curva Nord sospesa: la decisione del Giudice Sportivo

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LAZIO CHIUSURA CURVA NORD – Tramite un comunicato ufficiale sul sito della Serie A, è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo a seguito dell’inchiesta per cori di matrice antisemita intonati dai tifosi della Lazio durante il derby con la Roma. La squadra biancoceleste è obbligata a disputare un match casalingo con la Curva Nord chiusa e priva di spettatori, ma la pena è stata sospesa per un anno. Lazio – Juventus vedrà quindi tutti i settori dell’Olimpico regolarmente aperti al pubblico. Se i cori offensivi dovessero ripetersi, la nuova pena si andrebbe a sommare a quella vecchia attualmente in sospensione.

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Il comunicato sulla chiusura della Curva Nord

“Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma;

considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità
degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percemzione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e
4, C.G.S.

ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni;
180/602
P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

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