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LAZIO e LOTITO deferiti dalla FIGC per i trasferimenti di Zarate e Cruz

La società e il presidente subiscono il provvedimento per essersi serviti di una società non autorizzata per le trattative

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LAZIO e LOTITO deferiti per il trasferimento di Zarate

La società e il presidente subiscono il provvedimento per essersi serviti di una società non autorizzata per le trattative

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La LAZIO e il presidente LOTITO sono stati deferiti dalla FIGC per delle irregolarità nel trasferimento di Mauro ZARATE. Lo ha comunicato la federazione sul proprio con un comunicato. Il pesidente è stato punito per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato (società VAN DIJK) nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo”. La società è stata punita “per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante”

Ecco le motivazioni direttamente dal sito della FIGC:

 

A. il Dott.Claudio LOTITO

, all’epoca dei fatti, Presidente del CdA della Lazio S.p.A.,per aver omesso di trasmettere alla procura gli atti e i documenti richiesti, in violazione di cui all’ art. 1, comma 1, C.G.S. e all’art. 8, comma 1 C.G.S.:

per essersi avvalso dell’attività dell’agente sig. Riccardo Petrucchi, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso alla società Pluriel Limited, di cui il Petrucchi era legale Rappresentante anziché all’agente personal-mente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Mauro ZARATE, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G. S, degli artt. 4, comma 2 e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei f atti,per aver conferito l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. Scouting) alla società VAN DIJK e non ad un Agente di calciatori personalmente, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti: per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato (società VAN DIJK) nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori sia sul territorio italiano che all’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, in violazione dell’artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi per aver perfezionato il contratto, per l’acquisizione del calciatore CRUZ, nonpersonalmente con un Agente di Calciatori, ma con una società, in violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 2, prima parte, del RegolamentiAgenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti:

 

B. il Sig.Riccardo PETRUCCHI

, Agente calciatori F.I.G.C.,

per non aver fornito informazioni unitamente ai documenti richiesti dall’Ufficio dellaProcura Federale, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 19,commi 3 e 9, del Regolamento Agenti vigente al tempo dei fatti in contestazione per aver operato quale agente di calciatori nell’interesse della società Lazio nell’ambito della stipula del contratto con il calciatore Mauro ZARATE, con incarico assunto senza ottenere e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e per aver percepito il compenso in virtù di un accordo pattuito con la Pluriel Limited, di cui era legale rappresentante e non personalmente, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1 e 12, commi 1 e 7, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti,

C, la società S.S. LAZIO S.p.A. 

per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S.

 

 

 

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